Settembre 18, 2020 Studio Associato

Licenziamenti, siamo davvero al sicuro?

Ecco chi rischia di perdere il lavoro prima del 31 dicembre

Il divieto di licenziamento e la proroga del decreto di Agosto

Per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza da Coronavirus, il governo ha varato una serie di misure volte a tutelare i lavoratori dipendenti. Tra queste, il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal decreto Cura Italia. Quel divieto è stato poi ulteriormente esteso al 31 dicembre 2020 dal decreto Agosto, per i datori di lavoro che non abbiano integralmente usufruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza, oppure dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.
Ad essere sospese, inoltre, le procedure di licenziamento pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020. Dunque, entro fine anno ci saranno categorie di lavoratori che saranno licenziabili e altre al sicuro da sorprese. I Consulenti del lavoro hanno realizzato una guida per capire quali sono le regole e definire chi rischia e chi è al riparo da sorprese.

La nuova durata del blocco dei licenziamenti e le regole

Per effetto della nuova proroga del D.L. Agosto, l’originario termine del 17 agosto per il divieto dei licenziamenti per ragioni economiche, fisso e valido per tutti, risulta sostituito da una nuova scadenza mobile determinata dalla necessità di individuare (in alternativa) le seguenti condizioni:
• Il momento in cui il datore di lavoro ha fruito integralmente dell’ulteriore periodo di 18 settimane di ammortizzatori sociali;
• la scadenza del periodo di fruizione dell’esonero contributivo, previsto quale alternativa alla richiesta di ammortizzatori sociali.

Dunque, si dovrà verificare, caso per caso, in dipendenza del periodo di fruizione di una delle due soluzioni previste dalla legge, l’individuazione del momento specifico in cui cesserà il divieto di disporre il licenziamento. In ogni caso, il nuovo divieto non opererebbe oltre il 31 dicembre 2020, termine ultimo per la fruizione dei due ammortizzatori.

Quando l’azienda può licenziare (prima del 31 dicembre 2020)

Il nuovo blocco non opera però in maniera assoluta. Esistono infatti una serie di fattispecie in cui all’azienda è concesso di recedere dal rapporto:
• licenziamenti derivanti dalla cessazione definitiva dell’azienda;
• licenziamenti conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, qualora nel corso della procedura non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano realizzare un trasferimento d’azienda o di un ramo della stessa;
• accordo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacalicomparativamente più rappresentative a livello nazionale in cui si incentiva la risoluzione del contratto, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al suddetto accordo (cui viene comunque riconosciuta la NASpI);
• licenziamenti intimati a seguito di fallimento dell’azienda, nei casi in cui non vi sia o cessi l’esercizio provvisorio d’impresa.

Il rischio di licenziamenti a pioggia

“Non è ancora possibile stimare gli effetti del blocco dei licenziamenti previsto dai decreti emanati per l’emergenza Covid-19. Ma le conseguenze saranno pesanti” spiega la Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone. “Noi siamo da sempre stati convinti, e lo abbiamo più volte ribadito, che la scelta di estendere il blocco dei licenziamenti, così come gli ammortizzatori sociali, non sarebbe bastata per arginare gli effetti economici di questa pandemia. Abbiamo semplicemente spostato il problema più avanti nel tempo. A confermare le nostre ipotesi anche le ultime stime elaborate da Unioncamere che prevedono per il 2020 una diminuzione del numero di occupati tra 527 e 834 mila”, conclude.

 

Di Isidoro Trovato per Corriere della Sera

 

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